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Denominazione di Origine Controllata - D.O.C.
1.
E'
riconosciuta la denominazione di origine
"Mozzarella di bufala Campana"
al formaggio prodotto nell'area geografica di cui
all'art. 2 ed avente i seguenti requisiti

1. La zona
di provenienza del latte di trasformazione di
elaborazione del formaggio "Mozzarella di bufala
Campana" comprende il territorio amministrativo di
seguito specificato:
REGIONE
CAMPANIA Provincia di Benevento: Comune di Limatola, Dugenta,
Amorosi. Provincia di Caserta: l'intero territorio. Provincia di Napoli: Comuni di Acerra, Giugliano in
Campania, Pozzuoli, Qualiano. Provincia di Salerno: l'intero territorio.
REGIONE
LAZIO Provincia di Frosinone: Comuni di Amaseno, Giuliano di
Roma, Villa S.Stefano, Castro dei Volsci, Pofi, Ceccano,
Frosinone, Ferentino, Morolo, Alatri, Castrocielo,
Ceprano, Roccasecca. Provincia di Latina: Comuni di Cisterni di Latina,
Fondi, Lenola, Latina, Maenza, Minturno, Monte S.Biagio,
Pontinia, Priverno, Prosseri, Roccagorga, Roccasecca dei
Volsci, Sabaudia, S.Felice Circeo, Sermoneta, Sezze,
Sonnino, Sperlonga, Terracina, Aprilia. Provincia di Roma: Comune di Anzio, Ardea, Nettuno,
Pomezia, Roma, Monte rotondo.
La "Mozzarella di Bufala campana" è prodotta
essenzialmente con latte di bufala intero, proveniente
da bufale allevate nella zona di cui l'art.2 e ottenuta
nel rispetto di apposite prescrizioni relative
all'allevamento e al processo tecnologico, in quanto
rispondenti allo standard produttivo seguente:
A) Gli allevamenti bufalini dai quali deriva il latte
devono essere strutturati secondo gli usi locali con
animali originari della zona di razza mediterranea, che
devono risultare iscritti all'apposita anagrafe. B) Il latte deve essere consegnato al caseificio entro
la sedicesima ora dalla mungitura, possedere titolo in
grasso minimo del 7% e essere opportunamente filtrato e
riscaldato ad una temperatura variante da 33 °C a 36 °C. C) La coagulazione è ottenuta con l'uso esclusivo di
fermenti lattici naturali derivanti da precedenti
lavorazioni di latte di bufala avvenute nella stessa
zona di produzione. La rottura della cagliata viene
proseguita fino ad ottenere granuli di una grandezza di
una noce. La maturazione della cagliata avviene sotto
siero per un tempo variabile in relazione alla carica di
microrganismi presenti nei fermenti aggiunti, ma
oscillante intorno alle 5 ore dall'immissione del
caglio. Al termine della maturazione la cagliata avviene
ridotta a strisce posta in appositi recipienti dove, con
l'aggiunta di acqua a 95 °C, viene filata e poi mozzata,
onde assicurare ai singoli pezzi ottenuti la forma e le
dimensioni previste. Questi vengono prima posti in acqua
fredda per pochi minuti e poi in salamoia per la fase di
salatura cui segue il confezionamento. Il prodotto può
essere affumicato solo con procedimenti naturali e
tradizionali: in tal caso la denominazione di origine
deve essere seguita dalla dicitura "affumicata". D) Forma: oltre alla forma tondeggiante, sono ammesse
altre forme tipiche della zona di produzione quali
bocconcini, trecce, perline, ciliegine, nodini.

E) Peso variabile da 20g a 800g, in relazione alla
forma. F) Aspetto esterno: colore bianco porcellanato, crosta
sottilissima di circa un millimetro con superficie
liscia, mai viscida e scagliata. G) Pasta: struttura a foglie sottili, leggermente
elastica nelle prime 8-10 ore dopo la produzione ed il
confezionamento, successivamente tendenza a divenire più
fondente; priva di difetti quali occhiature, provocati
da fermentazioni gassose o anomale; assenza di
conservanti, inibenti e coloranti; al taglio presenza di
scolatura in forma di lieve sierosità biancastra,
grassa, dal profumo di fermenti lattici. H) Sapore: caratteristico e delicato. I) Grasso sulla sostanza secca: minimo 52%. L) Umidità massima: 65%.
1. Il
formaggio a denominazione di origine "Mozzarella di
bufala campana" deve recare apposto all'atto della sua
emissione al consumo il contrassegno di cui allegato A,
che costituisce parte integrante del presente decreto,
del quale risultino individuati la provenienza
geografica e gli estremi della decretazione con cui si è
riconosciuta la denominazione stessa, a garanzia della
rispondenza alle specifiche prescrizioni normative. 2. La "Mozzarella di bufala campana" prodotta con latte
proveniente da bufale allevate a stabulazione
semilibertà in limitati paddock all'aperto, nell'ambito
e con tecniche tipiche della Piana del Sele, può usare
nella sua designazione e presentazione la qualificazione
"Piana del Sele". 3. La "Mozzarella di bufala campana" prodotta con latte
proveniente da bufale allevate a stabulazione semilibera
con ricorso al pascolamento nell'ambito e con tecniche
tipiche del casertano, può usare nelle sua designazione
e presentazione la qualificazione "Piana del Volturno" o
"Aversana". 4. La "Mozzarella di bufala campana" prodotta con latte
proveniente da bufale allevate a stabulazione
semilibera, in limitati paddock all'aperto a con ricorso
al pascolamento nell'ambito e con tecniche tipiche del
basso Lazio, può usare nella sua designazione e
presentazione la qualificazione "Pontina".
1. E'
abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1979.
Produzioni a Denominazione di Origine Protetta - D.O.P
Per DOP,
secondo il regolamento CEE n. 2081/92 del 14 luglio
1992, s'intende "il nome di una regione, di un luogo
determinato o, in casi eccezionali, di un paese che
serve a designare un prodotto agricolo alimentare". Per ottenere il DOP è necessario che la qualità e le
caratteristiche del prodotto siano "dovute
essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico
comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui
produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano
nell'area geografica dell'Italia". Ad esempio alcuni prodotti per i quali è stato richiesto
il riconoscimento del DOP sono: il pomodoro dell'Agro Sarnese-Nocerino (S.Marzano),
l'olio extra vergine di oliva del Cilento, la mozzarella
di bufala Campana.

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